Cassazione penale Sez. III, Sentenza n. 19106 del 09/05/2016

Cassazione penale Sez. III, Sentenza n. 19106 del 09/05/2016
Giovedi 24 Novembre 2016
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMORESANO Silvio - Presidente -

Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere -

Dott. GAI Emanuela - rel. Consigliere -

Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere -

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. C.A., nato a (OMISSIS);

2. F.P., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 12/01/2015 della Corte d'appello di Venezia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Emanuela Gai;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FILIPPI Paola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 12 gennaio 2015, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Belluno che - per quanto qui di interesse - aveva condannato C.A. e F. P. in ordine al reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10, in relazione alla distruzione o occultamento di tutte le fatture emesse dalla società Valbelluna Due Cash nei confronti di Super Alimentari sas di C.A. (capo C) e quelle emesse nei confronti di Mundial Alimentari sas di F.P. (capo D). Fatti commessi nel (OMISSIS) (capo C) e negli anni (OMISSIS) (capo D).

2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi C.A. e F.P., personalmente, e ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

2.1. Il ricorrente C. deduce, con due motivi, la violazione di legge penale e il vizio di motivazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione alla configurazione dell'elemento oggettivo del reato, per aver la corte territoriale ritenuto erroneamente e illogicamente la sussistenza della condotta materiale, senza la prova dell'esistenza del documento contabile che si assume distrutto, non potendo essa essere ritenuta sussistente nel caso di mera mancata istituzione e tenuta delle scritture contabili che determina l'impossibilità della ricostruzione del volume di affari. ...

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