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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAMACCI Luca - Presidente -
Dott. SOCCI Angelo Matteo - Consigliere -
Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere -
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere -
Dott. CIRIELLO Antonella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.A., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/03/2017 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Aldo Aceto;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Marinelli Felicetta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, in persona dell'avv. Andrea Soliani, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.
1. Il sig. S.A. ricorre per l'annullamento della sentenza del 27/03/2017 della Code di appello di Milano che, in parziale riforma di quella del 03/03/2014 del Tribunale di quello stesso capoluogo, lo ha assolto dal reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis, commesso il (OMISSIS), perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e ha ridotto la pena (principale) nella misura di otto mesi di reclusione (oltre pene accessorie) per il residuo reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter, a lui ascritto perchè, quale liquidatore della società "Ital Momet System S.r.l.", aveva omesso di versare, entro il 27/12/2010, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa all'anno di imposta precedente, per un ammontare pari a 254.345,00 Euro.
1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter, e vizio di motivazione contraddittoria o mancante in ordine alla sussistenza del reato.
Lamenta, in particolare, che la Corte di appello ha omesso di esaminare la tabella riepilogativa del fatturato 2009, redatta dal curatore del fallimento, che dimostra che l'IVA non versata era pari a 248.551,60, un importo inferiore alla nuova soglia di punibilità introdotta nelle more del giudizio di secondo grado dal D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 8. La sentenza liquida la produzione documentale come non meglio precisati "dati forniti dalla società" e cita a sostegno della ribadita affermazione di responsabilità i diversi importi rilevati dal Tribunale dalla dichiarazione annuale, che indicano una somma da versare pari a 218.876,00 Euro, comunque inferiore alla nuova soglia di punibilità. Il che sarebbe stato sufficiente anche ad escludere il dolo del reato visto che nel 2009 non era il legale rappresentante della società e non gli sono attribuibili, nè materialmente, nè psicologicamente, gli omessi accantonamenti mensili. ...
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