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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano - Presidente -
Dott. PARZIALE Ippolisto - rel. Consigliere -
Dott. MANNA Felice - Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26184-2013 proposto da:
A.P., (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, che si difende in proprio;
- ricorrente -
contro
COMUNE CASSANO D'ADDA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3806/2013 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 19/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2015 dal Consigliere Dott. Ippolisto Parziale;
udito l'Avvocato A. che si riporta agli atti e alle conclusioni assunte.
1. L'avv. A.P. impugna la sentenza n. 3806/2013 del Tribunale di Milano, depositata in data 19.3.2013 e non notificata, che ha respinto la sua impugnazione alla sentenza del giudice di pace che, pur accogliendo la sua opposizione avverso sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada (mancato pagamento di sosta tariffata), compensava le spese.
2. - Rileva il ricorrente che "il Giudice di Pace accoglieva il ricorso, ma compensava le spese di mediante la classica formula "Sussistono giusti motivi, ravvisabili nella particolare natura della controversia e nelle considerazioni poste a base della decisione, per compensare tra le parti le spese di lite"".
3. Impugna tale decisione il ricorrente che formula due motivi.
Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata.
1. I motivi del ricorso.
1.1 - "Erronea motivazione e conseguente violazione e falsa applicazione di una norma di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, precisamente dell'art. 91 c.p.c., comma 1 e art. 92 c.p.c., comma 2".
Rileva il ricorrente che "la compensazione parziale o totale delle spese, al di fuori dei casi di reciproca soccombenza, può essere disposta solo ed esclusivamente per gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione", e che "non è assolutamente ammissibile la ed motivazione implicita. che costituisce, dunque, palese violazione di legge". Richiama al riguardo Cass. 2013 n. 3723. Il GDP di Cassano d'Adda non ha speso una sola parola sulle ragioni della compensazione, limitandosi puramente e semplicemente ad accogliere quanto dedotto dal ricorrente ed aggiungendo la sopra citata formula, definita "di stile". Il giudice di pace nulla aveva motivato al riguardo, mentre "il giudice di secondo grado... ha risolto la questione con il rigetto dell'appello e con una laconica motivazione", affermando che "il GDP ha esplicitamente descritto le ragioni giustificanti la compensazione richiamando non solo genericamente la particolare natura della controversia, ma indicando e richiamando (per evidenti ragioni di sinteticità) le considerazioni che lo hanno indotto ad accogliere l'opposizione esposte nel periodo immediatamente precedente". ...
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