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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale - Presidente -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
Dott. ABETE Luigi - Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2315/2015 proposto da:
ANFFAS ONLUS, ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' INTELIETTIVE E/O RELAZIONALI, in persona del Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI 20, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FUSCO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FASANA 16, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO RAMPIONI, rappresentata e difesa da se stesso e dall'avvocato LUIGI GIORDANO giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza n. 924/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI del 20/11/2014, depositata il 21/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;
udito l'Avvocato Gianluca Fusco difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato M.F. difensore di se stessa controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso.
L'ANFFAS Onlus proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 7180/12, con il quale, il Tribunale di Napoli ingiungeva all'opponente di corrispondere all'avv. M. la complessiva somma di Euro 85.760,00, richiesta quale compenso per l'attività professionale svolta a vantaggio dell'opponente e contro San Paolo Banco di Napoli.
Si costituiva l'avv. M.F. eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e l'applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011.
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza, dichiarava inammissibile l'opposizione e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo, integralmente, dichiarandone l'esecutività. Condannava l'ANFFAS Onlus al pagamento delle spese del giudizio di opposizione. Secondo il Tribunale di Napoli, l'opposizione andava dichiarata inammissibile perchè il giudizio era stato introdotto con citazione, anzichè con ricorso e, ai fini di accertare la tempestività o meno dell'opposizione, occorreva avere riguardo al momento del deposito dell'atto introduttivo a prescindere dalla data di notifica del medesimo a controparte. E, nel caso in esame, l'atto introduttivo era stato depositato il 14 gennaio 2013, oltre il termine perentorio dei quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo previsto dall'art. 641 c.p.c., che scadeva il 7 gennaio 2013. ...
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