Cassazione civile Sez. VI - Ordinanza n. 223 11/01/2016

Cassazione civile Sez. VI - Ordinanza n. 223 11/01/2016
Mercoledi 20 Gennaio 2016
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Presidente -

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -

Dott. GENOVESE Antonio - rel. Consigliere -

Dott. SCLALDAFERRI Andrea - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22461/2014 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA' DI BRUNO 4, presso lo studio dell'avvocato SCICCHITANO SERGIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

BE.TI.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 65/2014 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO del 28/01/2014, depositata il 26/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito l'Avvocato Talotta Maria Raffaella (delega verbale) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.:

"Con sentenza in data 26 marzo 2014, la Corte d'Appello di Campobasso ha rigettato le impugnazioni proposte, dai coniugi B.A. e Be.Ti., contro la sentenza del Tribunale di Larino, che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, così accogliendo la domanda del B., e posto a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare alla Be. un assegno divorzile di Euro 1.500,00 mensili, compensando le spese del giudizio.

Per quel che interessa ancora in questa sede, l'impugnazione del B. è stata disattesa, sulla base della verifica delle condizioni patrimoniali e reddituali dell'appellante (risultanti anche dalla sentenza di questa Corte n. 14081 del 2009), comparate con quelle pressochè inesistenti del coniuge, e rapportate al tenore di vita, pacificamente alto, osservato dalla famiglia in costanza di matrimonio. ...

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