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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana - Presidente -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. RUBINO Lina - rel. Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11842/2015 proposto da:
D.A., D.C.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ULPIANO 29, presso lo studio dell'avvocato LUCA ZERELLA, rappresentati e difesi dall'avvocato ANGELA MARIA DE STEFANO giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
C.C., T.L., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato LUCIO TODISCO giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrenti -
e contro
GENERALI ITALIA ASSICURAZIONI SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 641/2014 del TRIBUNALE di AVELLINO del 12/05/2014, depositata il 19/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;
udito l'Avvocato Angelo Maria De Stefano difensore dei ricorrenti che si riporta ai motivi scritti.
E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
"Nel 2009 i ricorrenti D.A. e D.C.G. convenivano in giudizio T.L., C.C. e Generali Ass.ni s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le Vittime della strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni alle cose e alla persona del D. conseguenti allo scontro tra la vettura di proprietà e condotta dal T., risultata priva di copertura assicurativa, e la vettura di proprietà della D.C., condotta dal D..
Il Giudice di Pace di Avellino dichiarava responsabile del sinistro il T. e condannava T., C. e Ass.ni Generali al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Avellino, giudice d'appello, con la sentenza n. 641/2014, depositata il 19.5.2014 qui impugnata, sovvertiva l'esito del giudizio di primo grado rigettando la domanda risarcitoria formulata da D.A. e D.C.G., i quali propongono ricorso per cassazione lamentando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., correlati all'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. ...
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