Cassazione civile Sez. VI - 3, Ordinanza n. 12845 del 21-06-2016

Cassazione civile Sez. VI - 3, Ordinanza n. 12845 del 21-06-2016
Venerdi 15 Luglio 2016
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana - Presidente -

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -

Dott. RUBINO Lina - rel. Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11842/2015 proposto da:

D.A., D.C.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ULPIANO 29, presso lo studio dell'avvocato LUCA ZERELLA, rappresentati e difesi dall'avvocato ANGELA MARIA DE STEFANO giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

C.C., T.L., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato LUCIO TODISCO giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrenti -

e contro

GENERALI ITALIA ASSICURAZIONI SPA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 641/2014 del TRIBUNALE di AVELLINO del 12/05/2014, depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;

udito l'Avvocato Angelo Maria De Stefano difensore dei ricorrenti che si riporta ai motivi scritti.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"Nel 2009 i ricorrenti D.A. e D.C.G. convenivano in giudizio T.L., C.C. e Generali Ass.ni s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le Vittime della strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni alle cose e alla persona del D. conseguenti allo scontro tra la vettura di proprietà e condotta dal T., risultata priva di copertura assicurativa, e la vettura di proprietà della D.C., condotta dal D..

Il Giudice di Pace di Avellino dichiarava responsabile del sinistro il T. e condannava T., C. e Ass.ni Generali al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Avellino, giudice d'appello, con la sentenza n. 641/2014, depositata il 19.5.2014 qui impugnata, sovvertiva l'esito del giudizio di primo grado rigettando la domanda risarcitoria formulata da D.A. e D.C.G., i quali propongono ricorso per cassazione lamentando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., correlati all'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.007 secondi