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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato - Primo Presidente f.f. -
Dott. PICCININNI Carlo - Presidente di Sez. -
Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente di Sez. -
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere -
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere -
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27702-2012 proposto da:
F.A., B.D., nella qualità di eredi di B.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio dell'avvocato STEFANO VINTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO ANGELETTI;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI CHIVASSO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2-B, presso lo studio dell'avvocato MARCO SQUICQUERO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO PAPA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 713/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 27/04/2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso;
uditi gli avvocati Chiara Geremia per delega dell'avvocato Stefano Vinti, Stefano Papa e Marco Squicquero.
1. L'ingegnere B.R., con atto di citazione notificato in data 14 giugno 2006, convenne il Comune di Chivasso innanzi al Tribunale di Torino, chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di Euro 115.814,11, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per l'incarico di progettazione della Circonvallazione Sud di Chivasso, come da convenzione del 20 aprile 1988.
Il Comune si costituì ed eccepì, in via principale, il mancato avveramento della condizione prevista dall'art. 7 della convenzione; in subordine, la nullità delle deliberazioni di affidamento dell'incarico, in quanto prive sia della quantificazione dell'ammontare complessivo dovuto per il progetto, sia dei mezzi per farvi fronte, in violazione del R.D. n. 383 del 1934, artt. 284 e 288; in ulteriore subordine, la non debenza al creditore degli interessi legali fino all'avveramento della condizione e, comunque, la prescrizione del relativo credito per tutto il periodo anteriore al quinquennio precedente la domanda. ...
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