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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano - Presidente -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - rel. Consigliere -
Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 3014/13) proposto da:
S.A. e MA.MA., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. Silvano Mordenti del Foro di Monza ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Benito Pananti in Roma, via Celimontana n. 38;
- ricorrenti -
contro
Studio Rondò s.a.s. di M.M. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, e M.M.;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 307 depositata il 27 gennaio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 29 settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Falaschi Milena;
udito l'Avv.to Ardizzi P. (con delega dell'Avv. Silvano Mordenti), per parte ricorrente; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Servello Gianfranco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto.
S.A. e Ma.Ma. evocano, dinanzi al Tribunale di Monza, la società di intermediazione immobiliare Studio Rondò s.a.s. di M.M. & C. ed il socio accomandatario M.M., ai quali si erano rivolti per la ricerca e l'acquisto di un appartamento, chiedendo la restituzione della provvigione di Euro 6.000,00 versata, per mancata comunicazione dell'esistenza di due iscrizioni ipotecarie (una volontaria ed altra legale) sull'immobile acquistando che li aveva indotti ad addivenire con i promittenti venditori ad un accordo di risoluzione consensuale del contratto preliminare di vendita.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, il giudice adito, in accoglimento delle domande attoree, condannava i mediatori, in solido, alla restituzione della somma complessiva di Euro 6.000,00, oltre ad interessi nella misura legale, dall'esborso al saldo, ed a rifondere agli attori le spese di lite. ...
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