Cassazione civile Sez. V Sentenza del 12/01/2017 n.562

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Lunedi 13 Febbraio 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo - Presidente -

Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere -

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere -

Dott. CATENA Rossella - Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3255-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO PALLADINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DARIO D'ARAGONA giusta delega a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 389/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 14/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/2016 dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

udito per il ricorrente l'Avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. C.M., artista del gruppo musicale "(OMISSIS)", impugnava con distinti atti tre avvisi di accertamento dell'Agenzia dell'Entrate che, per gli anni di imposta 2000, 2001 e 2002, aveva accertato maggior redditi rispetto a quelli dichiarati a titolo di lavoro autonomo ed erogati dall'Agenzia "The Top Agency" s.r.l.

2. Con sentenza del 20/11/2006 la CTP di Salerno rigettava i tre ricorsi riuniti.

3. A seguito di appello, la CTR di Salerno riformava la pronuncia di primo grado annullando gli accertamenti. Osservava la Commissione che l'Agenzia delle Entrate non aveva provato il rispetto del D.Lgs. 212 del 2000, art. 7 laddove è previsto che se la motivazione di un atto rinvia ad un altro, quest'ultimo deve essere allegato. Infatti agli avvisi di accertamento non risultava essere stato allegato il PVC della Guardia di Finanza redatto in danno della predetta agenzia artistica. ...

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