Cassazione civile Sez. II Sentenza del 21/02/2017 n.4415

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Venerdi 3 Marzo 2017
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Segue un'anteprima del testo:

  REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina - Presidente -

Dott. FEDERICO Guido - Consigliere -

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7486-2013 proposto da:

P.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI 14, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GULLUNI, rappresentato e difeso da se medesimo;

- ricorrente -

contro

ISTITUTO IMMOBILIARE ITALIANO SAS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell'avvocato CAMILLA BOVELACCI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANNA IPPOLITA SCHIAVI giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1070/2012 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l'Avvocato Giuseppe Zito per delega dell'Avvocato P. per il ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato la società Istituto Immobiliare Italiano s.a.s. conveniva in giudizio P.G. al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di Lire 6.210.000 oltre interessi come per legge sino al saldo.

Parte attrice assumeva di aver svolto attività di mediazione avente ad oggetto la compravendita di un immobile sito in (OMISSIS), mettendo in contatto la società proprietaria del bene ed il convenuto P., interessato all'acquisto; che l'affare era stato concluso con la stipulazione tra di essi di un contratto preliminare di vendita in data (OMISSIS); che il promissario acquirente aveva provveduto alla corresponsione della somma di Lire 6.210.000 corrispondente alla metà della provvigione dovuta per la mediazione, complessivamente concordata tra l'attrice ed il convenuto nella misura del 3% del corrispettivo per la futura compravendita; che la residua metà della provvigione avrebbe dovuto essere versata al momento della stipula del contratto definitivo di compravendita; che la prominente venditrice e il promissario acquirente decidevano di risolvere consensualmente il contratto preliminare, essendo emerso che l'immobile non era provvisto di certificato di abitabilità. ...

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