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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Presidente -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
Dott. FEDERICO Guido - rel. Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -
Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2622/2012 proposto da:
S.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell'avvocato MARIO NUZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO PADOVINI;
- ricorrente -
REGIONALE COSTRUZIONI & IMPIANTI DI S.M. & S.M. SNC, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA' 52, presso lo studio dell'avvocato ARTURO IANNELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO STERN;
- controricorrenti e ric. incidentali -
e contro
CONDOMINIO VIA (OMISSIS) (OMISSIS);
- intimato -
avverso la sentenza n. 556/2010 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 04/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2016 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;
udito l'Avvocato BLASI Sergio, con delega depositata in udienza dell'Avvocato NUZZO Mario, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato TOMASSINI Fabio con delega depositata in udienza dell'Avvocato IANNELLI Arturo, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per l'inammissibilità del ricorso incidentale.
Il condominio di via (OMISSIS) oppose il decreto ingiuntivo emesso a suo carico, su ricorso della Regionale Costruzioni Impianti di S.M. e S.M. snc, per il pagamento di 15.148,36 Euro, a titolo di saldo di lavori eseguiti sulla facciata dell'edificio condominiale, deducendo che essi erano stati commissionati al di fuori del preesistente contratto, dal solo amministratore dell'epoca, geometra S.F., ed in assenza di apposita delibera dell'assemblea del condominio. ...
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