Cassazione civile Sez. I Sentenza del 31/05/2017 n.13746

Cassazione civile Sez. I Sentenza del 31/05/2017 n.13746
Giovedi 29 Giugno 2017
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello - Presidente -

Dott. GENOVESE Francesco A. - rel. Consigliere -

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20102/2014 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cola Di Rienzo n.92, presso l'avvocato Carlini Franco, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

e contro

Carlsberg Horeca S.r.l., Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 302/2014 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI - SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 30/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2017 dal cons. Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 10 dicembre 2013, il Tribunale di Tempio Pausania ha dichiarato il fallimento della (OMISSIS) srl, sussistendo la condizione di procedibilità di cui all'art. 15 L. Fall., la qualità d'imprenditore commerciale, il superamento della soglia di fallibilità, di cui all'art. 1 L. Fall., e lo stato d'insolvenza.

2. Investita del reclamo della società, la Corte d'appello di Cagliari-sez di Sassari l'ha respinto e ha regolato le spese.

2.1. La Corte territoriale, anzitutto, ha respinto la censura relativa alla nullità della notificazione del ricorso (e del decreto di convocazione del debitore), eseguita a mezzo posta, affermando che il tentativo diretto alla persona del legale rappresentante della società si era perfezionato con la compiuta giacenza, a seguito del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e la spedizione dell'avviso al destinatario.

2.2. In secondo luogo, il creditore ricorrente aveva "depositato in questo grado l'originale dell'avviso, già prodotto in fotocopia in primo grado, dal quale risulta(va) il recapito del plico nella residenza dell'amministratore ed il mancato ritiro nei termini della compiuta giacenza", onde non era neppure ipotizzabile il dubbio "circa la corrispondenza della cartolina oggi prodotta con quella menzionata nell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito dell'atto giudiziario con la raccomandata n. (OMISSIS) (prodotto in primo grado), posto che entrambi recano lo stesso numero di cronologico (n. 2110), circostanza questa che esclude possa trattarsi di un avviso relativo ad altra notificazione". ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.013 secondi