Cassazione civile Sez. I Sentenza del 31/05/2017 n.13746

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Giovedi 29 Giugno 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello - Presidente -

Dott. GENOVESE Francesco A. - rel. Consigliere -

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20102/2014 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cola Di Rienzo n.92, presso l'avvocato Carlini Franco, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

e contro

Carlsberg Horeca S.r.l., Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 302/2014 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI - SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 30/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2017 dal cons. Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 10 dicembre 2013, il Tribunale di Tempio Pausania ha dichiarato il fallimento della (OMISSIS) srl, sussistendo la condizione di procedibilità di cui all'art. 15 L. Fall., la qualità d'imprenditore commerciale, il superamento della soglia di fallibilità, di cui all'art. 1 L. Fall., e lo stato d'insolvenza.

2. Investita del reclamo della società, la Corte d'appello di Cagliari-sez di Sassari l'ha respinto e ha regolato le spese.

2.1. La Corte territoriale, anzitutto, ha respinto la censura relativa alla nullità della notificazione del ricorso (e del decreto di convocazione del debitore), eseguita a mezzo posta, affermando che il tentativo diretto alla persona del legale rappresentante della società si era perfezionato con la compiuta giacenza, a seguito del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e la spedizione dell'avviso al destinatario.

2.2. In secondo luogo, il creditore ricorrente aveva "depositato in questo grado l'originale dell'avviso, già prodotto in fotocopia in primo grado, dal quale risulta(va) il recapito del plico nella residenza dell'amministratore ed il mancato ritiro nei termini della compiuta giacenza", onde non era neppure ipotizzabile il dubbio "circa la corrispondenza della cartolina oggi prodotta con quella menzionata nell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito dell'atto giudiziario con la raccomandata n. (OMISSIS) (prodotto in primo grado), posto che entrambi recano lo stesso numero di cronologico (n. 2110), circostanza questa che esclude possa trattarsi di un avviso relativo ad altra notificazione". ...

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