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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano - Presidente -
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -
Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27722-2015 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALAMATTA 27, presso lo studio dell'avvocato LUIGI GRECO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO MIGNONE;
- ricorrente -
contro
P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, V. PANAMA 74, presso lo studio dell'avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2859/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mistri Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
C.A., proprietario di appartamento in (OMISSIS), ha proposto ricorso, articolato in unico motivo, avverso la sentenza 24 giugno 2015, n. 2859/2015, resa dalla Corte d'Appello di Napoli, la quale, in accoglimento dell'impugnazione formulata da P.V., ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Benevento in data 22 gennaio 2009 per difetto di litisconsorzio necessario. Il giudizio aveva avuto inizio con citazione del 20 luglio 2006 con cui C.A. aveva convenuto davanti al Tribunale di Benevento P.V., per sentire condannare quest'ultimo ad eliminare le cause della caduta d'acqua dal balcone dell'unità immobiliare di sua proprietà sul sottostante balcone di proprietà C.. Il Tribunale, accogliendo la domanda di C.A., aveva condannato P.V. ad eseguire le necessarie opere indicate dal CTU per l'eliminare il denunciato inconveniente. La Corte d'Appello di Napoli accertava, tuttavia, che i parapetti aggettanti dei balconi dell'edificio di via (OMISSIS), per loro forma, materiali e colore, avessero funzione di accrescere la gradevolezza estetica del fabbricato, e perciò rientrassero tra le parti comuni ex art. 1117 c.c., di proprietà di tutti i condomini, con conseguente difetto del necessario contraddittorio e rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma 1. ...
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