Cassazione civile Sez. V Sentenza n. 28057 del 24/11/2017

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Venerdi 19 Gennaio 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Presidente -

Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere -

Dott. TRICOMI Laura - rel. Consigliere -

Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20404-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORIS TOSI giusta delega a margine;

- controricorrente -

e contro

EQUITALIA POLIS SPA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 22/2009 della COMM.TRIB.REG. VENETCA, depositata il 09/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/09/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, depositata il 09.06.2009 e non notificata, che, confermando la prima decisione, ha annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti di M.F., a seguito della definitività di tre avvisi di accertamento, notificatigli il 27.10.2005, riferiti agli anni 1998/2000, ed emessi a rettifica del reddito; la CTR ha ritenuto che il contribuente avesse fatto legittimo affidamento su quanto preannunciatogli via email in data 19.04.2006 da un funzionario dell'Agenzia circa l'intenzione di quest'ultima di annullare l'avviso per il 1998 e di rettificare quelli per il 1999 ed il 2000, e, considerando tale documento ufficialmente autorizzato e valido a tutti gli effetti, non avesse ravvisato la necessità di provvedere all'impugnazione degli avvisi. ...

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