Cassazione civile Sez. II, Sentenza n. 23128 del 14/11/2016

Cassazione civile Sez. II, Sentenza n. 23128 del 14/11/2016
Lunedi 5 Dicembre 2016
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno - Presidente -

Dott. D’ASCOLA Pasquale - Consigliere -

Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -

Dott. SCALISI Antonino - rel. Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1680/2012 proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A/4, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANCARLO CUGIOLU, ALDO ALGANI;

- ricorrente -

contro

P.G.L. (OMISSIS), S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la Sig.ra ANTONIA DE ANGELIS, rappresentate e difese dall'avvocato FRANCO MARIO CONTI;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 700/2010 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI - SEZ. DIST. di SASSARI, depositata il 25/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l'Avvocato EMANUELA ROMANELLI, con delega dell'Avvocato GABRIELE PAFUNDI difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Svolgimento del processo

S.F. e P.G.L., con atto di citazione notificato nel 1998 convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Tempio Pausiana, C.G. e sul presupposto di essere proprietari di un appartamento situato in un Condominio (OMISSIS) in località (OMISSIS) confinante con quello del convenuto il quale aveva sistemato sul parapetto del proprio terrazzo un vaso di fiori parzialmente occlusivo della vista mare esercitabile da essi in violazione del regolamento condominiale contrattuale. Chiedevano la condanna del convenuto a rimuovere la fioriera e qualunque ingombro limitante la veduta degli attori.

Si costituiva C.G., contestando entrambi i presupposti dell'azione intrapresa perchè i terrazzi dei due appartamenti non erano realizzati a livello e, dunque, non poteva affermarsi l'esistenza di alcuna servitù reciproca di veduta(anche alla luce di ulteriori elementi costruttivi indicativi dell'inesistenza dell'invocata servitù); il regolamento non poteva esser considerato contrattuale in quanto predisposto successivamente all'acquisto da parte sua dell'unità immobiliare di cui si dice. Chiedeva che venisse dichiarata incidenter tantum l'inesistenza del regolamento contrattuale e, in subordine, l'inopponibilità delle relative clausole lesive della facoltà di godimento del proprietario, e, per l'effetto, che venisse dichiarata l'inesistenza della servitù di veduta. In via riconvenzionale chiedeva che venisse accertata la proprietà esclusiva del muretto di delimitazione dei reciproci terrazzi. ...

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