Cassazione civile Sez. V, Sentenza n. 19861 del 05/10/2016

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Giovedi 20 Ottobre 2016
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Presidente -

Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere -

Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere -

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -

Dott. LA TORRE Maria Enza - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2984/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore dott. D.L.N., rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Emilio Iacobelli del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Panama, 74, come da procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

e nei confronti di:

EQUITALIA POLIS S.p.A., - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 340/5/2010, depositata in data 11/10/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 luglio 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito per la ricorrente l'Avvocato dello Stato Alessandro Maddalo;

udito il RM., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza depositata in data 9/3/2009 la C.T.P. di Avellino accoglieva il ricorso proposto dal Fallimento (OMISSIS) S.r.l. avverso cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione modello Unico 2005, presentata per l'anno d'imposta 2004, per Iva non riscossa e per il recupero di crediti d'imposta non spettanti, oltre sanzioni e interessi, per complessivi Euro 547.202,93; riteneva infatti nulla la cartella di pagamento per la mancata previa notifica del c.d. avviso bonario, richiesto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5. ...

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