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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano - Presidente -
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - rel. Consigliere -
Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Anna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4490/2014 proposto da:
D.L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGNAGRECIA 13, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO DI LASCIO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
COMUNE MILANO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1923/2013 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 08/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
D.L.R. con atto di citazione del 13 settembre 2010 successivamente rinnovata il 25 marzo 2011 proponeva appello avverso la sentenza n. 7542 del 2010 emessa dal giudice di Pace di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dallo stesso D.L.R. avverso il verbale di infrazione al codice della strada emesso dalla Polizia Municipale in data 19 febbraio 2009.
Il Giudice di Pace aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell'avv. D.L. sull'assunto che il ricorrente non avrebbe provato di avere tempestivamente proposto ricorso al Giudice di Pace avverso il verbale di infrazione nel termine previsto dall'art. 204 C.d.S..
L'Ente territoriale appellato non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 1923 del 2013 accoglieva l'appello e in riforma della sentenza impugnata annullava il verbale di infrazione al codice della strada emesso dalla Polizia Municipale il 19 febbraio 2009. Dichiarava irripetibile le spese di entrambi i gradi del giudizio. Secondo il Tribunale di Milano, il Giudice di Pace aveva errato nell'aver dichiarato inammissibile il ricorso di D.L. perchè il ricorrente non poteva essere tenuto a fornire la prova negativa circa la mancata notificazione del verbale di infrazione non contestata nell'immediatezza per assenza del trasgressore come risultava dallo stesso verbale. Piuttosto, a fronte delle allegazioni contenute nel ricorso la prova della avvenuta notifica del verbale in data anteriore alla scadenza del termine era a carico dell'Amministrazione opposta e tale prova non era stata fornita. Nel merito, il ricorso risultava fondato perchè, non avendo l'Amministrazione inviata la documentazione L. n. 689 del 1981, ex art. 23, (ratione temporis applicabile al caso in esame), non vi era prova che il verbale di contestazione fosse stato notificato al contravventore, nel termine di estinzione dell'obbligazione, di pagare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 201 C.d.S.. ...
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