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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCININNI Carlo - Presidente -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel. Consigliere -
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -
Dott. LUCIOTTI Lucio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7818/2010 proposto da:
D.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 16/2009 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 29/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
udito per il ricorrente l'Avvocato LAZZERI per delega dell'Avvocato LUCISANO che ha chiesto l'accoglimento;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. La Commissione tributaria regionale di Milano, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal contribuente D.L. contro la sentenza della CTP di quella stessa città, ha ridotto i maggiori redditi di lavoro autonomo recuperati a tassazione dall'Agenzia delle Entrate, mediante accertamenti bancari, e ricostruiti attraverso il metodo analitico-induttivo (D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), escludendo le riprese relative all'anno 2002 e determinando i redditi relativi all'anno d'imposta 2001 nella minor misura di Euro 21.034,33.
1.1. Il giudice di appello, per quello che qui ancora rileva ed interessa, dopo aver osservato che spettava al contribuente, per l'inversione dell'onere probatorio, esibire i giustificativi dei movimenti finanziari transitati sui propri conti correnti e posti a base dell'accertamento induttivo, con riferimento all'anno d'imposta 2001, ha escluso solo l'importo relativo al deposito a risparmio acceso presso le Poste Italiane SpA, in quanto anteriore al periodo oggetto dell'accertamento fiscale. ...
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