Cassazione civile Sez. VI - 3, Ordinanza del 29/03/2017 n.8150

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Lunedi 10 Aprile 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -

Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere -

Dott. RUBINO Lina - rel. Consigliere -

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14947/2015 proposto da:

V.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 116 presso lo studio dell'avvocato ANTONINO DIERNA che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

STUDIO GESTIONI IMMOBILIARI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, P.I. (OMISSIS), in persona del liquidatore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO DI NATALE che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 24276/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

V.S. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 24276/2014, pronunciata ex art. 281 sexies all'udienza del 3 dicembre 2014, con la quale veniva rigettata la sua opposizione a precetto proposta nei confronti di Studio Gestione Immobili s.r.l. in liquidazione. Resiste Studio Gestione Immobili s.r.l. in liquidazione con controricorso illustrato da memoria.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente fondato.

Il Collegio, all'esito della camera di consiglio, esaminato anche il contenuto della memoria, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.

La sentenza impugnata si è consapevolmente discostata dai principi di diritto già affermati da questa Corte, con sentenza n. 1289 del 2012 e con ordinanza n. 23693/2011, non massimate, ai quali si ritiene invece debba essere data continuità. Denunciando violazione dell'art. 479 c.p.c., e art. 654 c.p.c., comma 2, nonchè vizi di motivazione, la ricorrente afferma che - qualora si voglia agire esecutivamente nei confronti di un singolo condomino in forza di decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del Condominio occorre che il titolo esecutivo sia notificato al condomino esecutato, essendo il principio di cui all'art. 654 cit.,secondo comma, secondo il quale ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto ingiuntivo, applicabile solo nei confronti dell'ingiunto. ...

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