Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza del 20/02/2017 n.4292

Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza del 20/02/2017 n.4292
Lunedi 27 Febbraio 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Presidente -

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19041/2014 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EZIO 12, presso lo studio dell'avvocato GIAN ETTORE GASSANI che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 162, presso lo studio dell'avvocato LUCIA SCALONE DI MONTELAURO che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato LORIANO CECCANTI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 697/2014 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI. La Corte:

Svolgimento del processo- Motivi della decisione

Questa Corte, quanto al primo e al secondo motivo di ricorso (che appare necessario trattare prioritariamente in applicazione del principio della ragione più liquida della decisione), si è già pronunciata in materia affermando che: "In tema di divorzio, il giudice del merito, ove ritenga "aliunde" raggiunta la prova dell'insussistenza dei presupposti che condizionano il riconoscimento dell'assegno di divorzio, può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, anche senza aver prima disposto accertamenti d'ufficio attraverso la polizia tributaria, atteso che l'esercizio del potere officioso di disporre, per il detto tramite, indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella sua discrezionalità, non trattandosi di un adempimento imposto dall'istanza di parte, purchè esso sia correlabile anche per implicito ad una valutazione di superfluità dell'iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti" (Cass. n. 14336/2013, Acierno, Rv. 626778). ...

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