Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza del 23/10/2017 n.25053

Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza del 23/10/2017 n.25053
Martedi 31 Ottobre 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - rel. Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27326/2015 R.G. proposto da:

L.R., rappresentata e difesa dall'Avv. Natalina Arena, con domicilio eletto in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;

- ricorrente -

contro

M.G.A.R., rappresentata e difesa dagli Avv. Francesco Mauceri e Marcello Magnano di San Lio, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via dei Gracchi, n. 187;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 774/15 depositata il 6 maggio 2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2017 dal Consigliere Guido Mercolino.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che L.R. ha proposto ricorso per cassazione, per cinque motivi, illustrati anche con memoria, avverso la sentenza del 6 maggio 2015, con cui la Corte d'appello di Catania ha rigettato il gravame da lei interposto avverso la sentenza emessa il 12 agosto 2014 dal Tribunale di Catania, che aveva riconosciuto all'appellante il diritto di percepire una quota pari al 70% della pensione di reversibilità del defunto coniuge Le.Ga., attribuendo il residuo 30% a M.G.A.R., in qualità di coniuge divorziato del Le.;

che la M. ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria;

che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell'ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Considerato che con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, e art. 9, comma 3, e dell'art. 113 c.p.c., sostenendo che, nel riconoscere al coniuge divorziato il diritto alla quota della pensione di reversibilità, la sentenza impugnata ha negato erroneamente rilievo alla circostanza che la M. non era titolare di assegno divorzile, in quanto l'importo corrispostole mensilmente dal Le. non aveva costituito oggetto di determinazione giudiziale, ma di un accordo intervenuto tra i coniugi all'udienza di comparizione personale nel giudizio di divorzio; ...

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