Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza del 21/09/2017 n.21953

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza del 21/09/2017 n.21953
Venerdi 29 Settembre 2017
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. RUBINO Lina - rel. Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -

Dott. DELL’UTRI Marco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16687-2016 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRATILO DI ATENE 31, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO VIZZONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI BATTISTA POLICASTRI e ANTONIO GIOVANNI FUSARO;

- ricorrente -

contro

S.F., E.S., M.F., M.I., D.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SUSA 1, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO GALLO, rappresentati e difesi dall'avvocato STEFANO LIGUORI;

- controricorrenti -

e contro

G.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 650/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il notaio B.A. propone ricorso per cassazione articolato in due motivi e illustrato da memoria avverso la sentenza n. 650/2015, depositata in cancelleria il 15.5.2015 dalla Corte d'Appello di Catanzaro, nei confronti di M.I., E.S., G.A., S.F. e D.M., i quali resistono con controricorso.

Il notaio veniva evocato in giudizio dagli odierni controricorrenti per responsabilità professionale e risarcimento danni, per aver omesso le necessarie verifiche ipocatastali nel trasferire loro la proprietà di diversi appezzamenti di terreno, di proprietà di Mi.Lu., trasferendo loro gli immobili benchè già assoggettati a pignoramento immobiliare.

Il Tribunale di Rossano, con sentenza confermata dalla Corte d'appello di Catanzaro, condannava il notaio a risarcire il danno, pari all'importo pagato dagli acquirenti al creditore procedente in sede di transazione, per ottenere la cancellazione del pignoramento. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.011 secondi