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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Presidente -
Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere -
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. TEDESCO Giuseppe - Consigliere -
Dott. PERRINO Angelina Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8497/2010 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro
Fintrade Srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Landolfi, con domicilio eletto presso lo Studio Liccardo, Landolfi e Associati, in Roma, via Ovidio n. 20, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 9/15/09, depositata il 3 febbraio 2009.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22 maggio 2017 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fuochi Tinarelli;
Letta la memoria depositata dal Sostituto Procuratore Generale Rita Sanlorenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Che:
- l'Agenzia delle Entrate impugna per cassazione la decisione di annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti dell'acquirente Fintrade Srl per recupero di indebita detrazione IVA in conseguenza della riqualificazione di una cessione di beni mobili quale cessione di ramo d'azienda, assumendo, con tre motivi, la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, artt. 1362-1366 c.c. e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19(primo motivo) e insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi (secondo e terzo motivo).
Che:
- l'Agenzia delle Entrate si duole, in sostanza, che il giudice d'appello abbia ingiustificatamente qualificato come cessione di beni sciolti il negozio traslativo che viceversa l'avviso di accertamento aveva motivatamente qualificato come unitaria cessione di ramo d'azienda, operazione soggetta a imposta di registro ed esclusa da IVA (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. b); ...
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