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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale - Presidente -
Dott. ORILLA Lorenzo - rel. Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6462/2016 proposto da:
B.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA TEL: 0680692422, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI ROMA - UTG DI ROMA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 19441/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 30/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.
Il Tribunale di Roma, con sentenza 30.9.2015, ha rigettato l'appello proposto da B.A. contro la sentenza n. 3329/2014 con cui il Giudice di Pace, in contraddittorio con la Prefettura di Roma, il Comune di Monte Argentario e l'Equitalia Sud spa, aveva ritenuto valida una cartella di pagamento relativa alla pretesa dell'ente territoriale e annullato per prescrizione quella riguardante la pretesa della Prefettura con compensazione delle spese. In ordine alla regolamentazione delle spese - che costituiva l'oggetto dell'impugnazione - il Tribunale ha ravvisato gli estremi di una soccombenza reciproca.
Contro tale decisione il B. ricorre per cassazione sulla base di due motivi.
Le altre parti non hanno svolto difese.
Il relatore ha proposto l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
1.1 Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92, art. 118 disp. att., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Rileva in particolare che il Tribunale con motivazione apparente ha ritenuto sussistere una soccombenza reciproca anche tra il ricorrente e la Prefettura di Roma sol perchè la stessa non si era costituita in giudizio. In secondo luogo, avrebbe dovuto considerare l'esistenza di una pluralità di domande e quindi di cause scindibili tra loro: quella contro il Comune di Monte Argentario, esclusa dall'impugnazione e quella contro la Prefettura e l'Equitalia, domanda integralmente accolta con annullamento della relativa cartella. Rileva il ricorrente che per valutare la soccombenza reciproca il Tribunale avrebbe dovuto considerare le domande riguardanti le stesse parti. ...
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