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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno - Presidente -
Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -
Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere -
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29742-2014 proposto da:
T.M.G., V.S., elettivamente domiciliati in ROMA, V.BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato SIMONA RINALDI GALLICANI, rappresentati e difesi dall'avvocato V.S.;
- ricorrenti -
contro
S.E., G.A., SC.MA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLA RUSSO, GIULIO BURASTERO;
- controricorrenti -
e contro
M.N., D.G.G., MA.LI., SC.TE.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1205/2013 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 24/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
1. T.M.G. e V.S., la prima anche in proprio ed entrambi quali eredi della parte originaria V.G.C., hanno proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1205/2013, depositata il 24/10/2013. Resistono con controricorso S.E., G.A. e Sc.Ma., mentre invece non svolgono attività difensive gli altri intimati M.N., D.G.G., Ma.Li. e Sc.Te..
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro Pepe, ha depositato le sue conclusioni scritte, chiedendo di rigettare il ricorso, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., comma 1.
S.E., G.A., Sc.Ma., M.N., D.G.G., Ma.Li. e Sc.Te., con citazione del 23 aprile 2002, avevano convenuto davanti al Tribunale di Genova T.M.G. e V.G.C., per sentir accertare il costo dell'ascensore installato da questi ultimi nel Condominio di (OMISSIS), e le relative quote di contribuzione nelle spese di gestione e manutenzione dell'impianto. Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale, espletata CTU, con sentenza del 16/11/2005, ritenuta implicita nella domanda svolta quella di riconoscimento del diritto degli attori all'acquisizione della comproprietà dell'impianto ex art. 1121 c.c., comma 3, accertava che il costo dell'ascensore fosse di Euro 32.576,78 e determinava la quota di contribuzione a carico di ciascun attore ai sensi dell'art. 1124 c.c.. Proposto gravame da T.M.G. e V.G.C., lo stesso veniva rigettato dalla Corte d'Appello di Genova con la sentenza qui impugnata, la quale affermava la sussistenza dell'interesse ad agire degli attori originari, pur avendo essi dichiarato inizialmente di non voler esercitare il diritto potestativo di partecipare alla comunione dell'ascensore, in ogni caso avendo poi gli stessi nel corso del giudizio espresso la volontà di entrare a far parte della comunione dell'ascensore (al punto da proporre altro giudizio avente ad oggetto proprio tale pretesa). La Corte di Genova negava altresì la ravvisabilità di un abuso del diritto da parte degli attori, per aver prima domandato in altra causa la demolizione dell'ascensore, e poi in questa la declaratoria della comunione del medesimo; come anche si escludeva la indeterminatezza della citazione, ben individuata e qualificata dal Tribunale e tale da consentire ai convenuti di difendersi. La sentenza d'appello riconduceva inoltre l'ascensore alle innovazioni di cui all'art. 1121 c.c. e condivideva il valore dell'impianto stimato dal CTU. I ricorrenti hanno depositato in data 28 giugno 2017 memoria ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., comma 1. ...
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