Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza del 31/07/2017 n.19052

Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza del 31/07/2017 n.19052
Mercoledi 30 Agosto 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente -

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - rel. Consigliere -

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -

Dott. FERRO Massimo - Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13932/2016 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASQUALE STANISLAO MANCINI 2, presso lo studio dell'avvocato PIETRO CICERCHIA che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

T.D. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 30, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO INZIERILLO rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO GRASSI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1252/2016 della CORTI D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2017 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

Svolgimento del processo

La Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha elevato l'assegno posto a carico di M.L. in favore delle figlie S. e L., maggiorenni e non autosufficienti, disponendone la corresponsione in favore della madre T.D.. Per la cassazione di tale statuizione, ricorre il M. sulla base di cinque motivi (violazione artt. 2729 e 337 ter c.c.; art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 112 c.p.c.). La T. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.

2. In relazione ai primi due motivi va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 02/04/2009 n. 8023; n 01/10/2003, n. 15737; ord. 08/01/2015 n. 101), spetta al giudice di merito di valutare l'opportunità di far ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico ed apprezzarne la rispondenza ai requisiti di legge, con valutazione di fatto che sfugge al sindacato di legittimità, restando escluso che la censura in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo possa limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito. 3. A tale risultato mirano le censure in esame, come non ha mancato di sottolineare la controricorrente, in quanto, a fronte della valutazione globale delle emergenze probatorie compiuta dalla Corte territoriale per pervenire alla determinazione della capacità economica del padre, le doglianze parcellizzano gli elementi considerati (riferiti all'attività lavorativa ed al tenore di vita), svalutandone la singola portata indiziante (con procedimento opposto a quello corretto, che impone la valutazione complessiva dei dati salienti considerati, cfr., da ultimo, Cass. ord. 02/03/2017 n. 5374). Essendo la sentenza stata depositata il 24.3.2016, non giova alla tesi del ricorrente la giurisprudenza da lui citata in sede di memoria (Cass. 23201 del 2015 e massime ivi richiamate), che afferma, bensì, la sindacabilità della motivazione del percorso logico-giuridico in tema di prova presuntiva, ma nella vigenza dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo antecedente alla novella di cui alla L. n. 134 del 2012. ...

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