Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza del 28/07/2017 n.18856

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Lunedi 11 Settembre 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele - Presidente -

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - rel. Consigliere -

Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere -

Dott. DELL’UTRI Marco - Consigliere -

Dott. PELLECCHIA Antonella - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11773/2016 proposto da:

COMUNE DI TERLIZZI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VESTRICIO SPURINNA 105, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GALLINI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNA DE LEO giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

D.N.D.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 661/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI del 22/04/2016, depositata il 27/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 27/4/2015 la Corte d'Appello di Bari, rigettato quello incidentale del Comune di Terlizzi, in accoglimento del gravame in via principale interposto dal sig. D.N.D. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Trani n. 87 del 2010, ha condannato il primo al pagamento di somma in favore di quest'ultimo a titolo di risarcimento dei danni subiti dalle strutture murarie del locale interrato di sua proprietà adibito ad autorimessa e deposito (nonchè dai mobili ivi allocati), sito in via (OMISSIS) invaso da acqua mista a fango in conseguenza dell'allagamento delle strade dovuto al temporale del 30 luglio 2002.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Comune di Terlizzi propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

L'intimato non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051 e 1227 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè dell'art. 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. ...

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