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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello - Presidente -
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
O.R. elettivamente domiciliato in Roma via Carlo Poma n. 2, presso lo studio dell'avv. Fabio Massimo Orlando dal quale rappresentato e difeso unitamente all'Avv. Usai Francesco, giuste procura speciale in calce al ricorso che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c. francesco.usai.firenze.pecavvocati.it e al fax n. (OMISSIS);
- ricorrente -
nei confronti di:
T.G.;
- intimata -
avverso il Decreto n. 699 del 2016 della Corte di appello di Firenze, emesso il 04/03/2016 e pubblicato il 27/04/2016, n. R.G.761/2015.
che:
1. Con ricorso del 10 maggio 2014 il sig. O.R. deducendo un peggioramento della propria situazione economica rispetto all'epoca in cui furono raggiunti gli accordi relativi al mantenimento della figlia T.G. e deducendo altresì una raggiunta indipendenza economica della stessa chiedeva al Tribunale di Firenze di disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia e, in subordine, una riduzione sensibile dell'assegno di mantenimento per le ragioni succitate.
2. Il Tribunale di Firenze, il 1 luglio 2015, pronunciava il decreto n. 7987/2015 con il quale disponeva la rideterminazione del contributo del padre al mantenimento della figlia in Euro 500 mensili in luogo di Euro 650 precedentemente concordati.
3. Avverso tale decreto il sig. O.R. proponeva reclamo deducendo la raggiunta indipendenza della figlia T.G. ventisettenne fuori corso all'università, nonchè una drastica riduzione dei propri redditi rispetto all'epoca in cui fu raggiunto l'accordo per il mantenimento della figlia. ...
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