Cassazione civile Sez. VI - 1, Ordinanza del 26/07/2017 n.18527

Cassazione civile Sez. VI - 1, Ordinanza del 26/07/2017 n.18527
Lunedi 18 Settembre 2017
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello - Presidente -

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Q.Q.E., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avv. Giovanna Gerardo, rappresentato e difeso dall'avv. Dante Venco, giusta delega in margine al ricorso che indica per le comunicazioni relative al processo la p.e.c. avvdantevenco.puntopec.it e il fax n. (OMISSIS);

- ricorrente -

nei confronti di:

M.V.V., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Bainsizza 1, presso l'avv. Letizia Salerno, dalla quale è rappresentata e difesa unitamente all'avv. Mauro Mellini, giusta procura speciale in calce al controricorso, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo alle p.e.c. mauromellini.ordineavvocatiroma.org e letiziafrancescaluciasalerno.ordineavvocatiroma.org e al fax n. 06/37351788;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 217/15 della Corte di appello di Brescia, emessa il 6 febbraio 2015 e depositata il 16 marzo 2015, n. R.G. 1259/14.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 2511/14, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra Q.Q.E. e M.V.V. e imposto al Q. il versamento a titolo di assegno divorzile della somma mensile di 1.500 Euro respingendo le altre domande riconvenzionali proposte dalla M..

2. Ha proposto appello principale il Q. ribadendo la propria eccezione di decadenza della M. dalla domanda di assegno in quanto la controparte non aveva depositato alcuna memoria per la costituzione davanti al giudice istruttore dopo l'udienza presidenziale. Ha contestato inoltre il diritto della M. a percepire l'assegno divorzile non sussistendone i presupposti e, subordinatamente, ne ha chiesto la riduzione. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.012 secondi