Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza del 19/07/2017 n.17850

Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza del 19/07/2017 n.17850
Lunedi 14 Agosto 2017
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice - Presidente -

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -

Dott. ABETE Luigi - rel. Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 824 - 2016 R.G. proposto da:

G.F., - c.f. (OMISSIS) - elettivamente domiciliato in Roma, alla via Alcamo, n. 10, presso lo studio dell'avvocato Concetta Gaggia, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

N.A., - c.f. (OMISSIS);

- intimata -

Avverso la sentenza n. 1034 del 26.6/3.7.2015 della corte d'appello di Bari;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2017 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso al tribunale di Trani N.A. chiedeva ed otteneva ingiunzione di pagamento n. 174/2004 per l'importo di Euro 12.911,42, oltre interessi e spese, in danno di G.F..

Aveva esposto di esser creditrice dell'ingiunto in virtù di cinque vaglia cambiari rimasti insoluti.

Con atto di citazione notificato il 12.6.2004 G.F. proponeva opposizione.

Deduceva che le cambiali azionate erano nulle, siccome prive dell'indicazione della data e del luogo di emissione; che la sottoscrizione che a suo nome vi figurava apposta, era apocrifa; che alcun rapporto era mai intercorso tra egli e la ricorrente.

Chiedeva revocarsi l'ingiunzione.

Costituitasi, l'opposta invocava il rigetto dell'opposizione.

Disposta ed espletata c.t.u. grafologica, che acclarava l'autenticità delle sottoscrizioni, con sentenza n. 108/2009 il tribunale adito accoglieva l'opposizione solo e limitatamente al criterio di determinazione degli interessi, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente a pagare all'opposta la somma di Euro 12.911,42, oltre interessi al tasso legale, nonchè le spese di lite e di c.t.u.. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.013 secondi