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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice - Presidente -
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
Dott. ABETE Luigi - rel. Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 824 - 2016 R.G. proposto da:
G.F., - c.f. (OMISSIS) - elettivamente domiciliato in Roma, alla via Alcamo, n. 10, presso lo studio dell'avvocato Concetta Gaggia, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
N.A., - c.f. (OMISSIS);
- intimata -
Avverso la sentenza n. 1034 del 26.6/3.7.2015 della corte d'appello di Bari;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2017 dal consigliere Dott. Luigi Abete.
Con ricorso al tribunale di Trani N.A. chiedeva ed otteneva ingiunzione di pagamento n. 174/2004 per l'importo di Euro 12.911,42, oltre interessi e spese, in danno di G.F..
Aveva esposto di esser creditrice dell'ingiunto in virtù di cinque vaglia cambiari rimasti insoluti.
Con atto di citazione notificato il 12.6.2004 G.F. proponeva opposizione.
Deduceva che le cambiali azionate erano nulle, siccome prive dell'indicazione della data e del luogo di emissione; che la sottoscrizione che a suo nome vi figurava apposta, era apocrifa; che alcun rapporto era mai intercorso tra egli e la ricorrente.
Chiedeva revocarsi l'ingiunzione.
Costituitasi, l'opposta invocava il rigetto dell'opposizione.
Disposta ed espletata c.t.u. grafologica, che acclarava l'autenticità delle sottoscrizioni, con sentenza n. 108/2009 il tribunale adito accoglieva l'opposizione solo e limitatamente al criterio di determinazione degli interessi, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente a pagare all'opposta la somma di Euro 12.911,42, oltre interessi al tasso legale, nonchè le spese di lite e di c.t.u.. ...
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