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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEIZONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello - Presidente -
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 444/2017 proposto da:
C.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE LIPERA;
- ricorrente -
contro
M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARGANA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO BARLETTA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARINA FLORIO;
- controricorrente -
avverso il decreto n. 413/2016 R.G.V.G. della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata l'01/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
C.G.M., pendente il giudizio di separazione personale dal coniuge M.R. dinanzi al tribunale ordinario di Catania, chiedeva al tribunale per i minorenni della stessa città di emettere nei confronti della moglie provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, lamentando suoi comportamenti inadeguati e pregiudizievoli verso la figlia minore M. (nata nel (OMISSIS)).
Il tribunale adito rigettava l'eccezione di incompetenza sollevata dalla M., in favore del tribunale ordinario, rilevando che il giudizio di separazione si era concluso con sentenza definitiva del 9 febbraio 2007 e che il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio non era stato ancora avviato; nel merito rigettava la domanda, escludendo l'esistenza di pregiudizi per la figlia.
Il reclamo della M. era accolto dalla Corte d'appello di Catania, con decreto in data 1 dicembre 2016, che affermava l'incompetenza del tribunale per i minorenni a decidere sul ricorso del C., essendo competente il tribunale ordinario, e lo condannava alle spese di entrambi i gradi del giudizio. ...
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