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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano - Presidente -
Dott. D’ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2581/2014 proposto da:
A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO UGONIO, 3 presso lo studio dell'avvocato CASELLA PINO, rappresentato da se stesso e dall'avvocato ANTONIO MINNA;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA - UTG DI ANCONA, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 574/2013 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 29/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non depositata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA.
1)Con sentenza emessa il 16.12.2009, il Giudice di Pace di Ancona dichiarava inammissibile il ricorso in opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 16724/08 della Prefettura di Ancona, in quanto tardivamente proposto.
Il Giudice di Pace giungeva a tale declaratoria assumendo come dies a quo per la decorrenza del termine di opposizione il giorno 13.05.2009, data in cui l'atto veniva consegnato nelle mani di un familiare convivente del trasgressore.
2) Con sentenza emessa in data 23 aprile 2013 il Tribunale civile di Ancona ha rigettato l'appello.
Il Tribunale ha considerato rilevante la data del 15 (e non 13) maggio 2009, indicata dallo stesso ricorrente e, a partire dal predetto termine, ha considerato che alla data del 15.06.2009 erano già spirati i 30 giorni per la presentazione del ricorso in opposizione.
3) Per la cassazione della sentenza del Tribunale l'Avv. A. ha proposto ricorso, con atto notificato il 16.12.2013. ...
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