Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza del 06/06/2017 n.14038

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Mercoledi 14 Giugno 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -

Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere -

Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -

Dott. VINCENTI Enzo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7381/2016 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO MINUCCI;

- ricorrente -

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VI VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO DI CAPUA, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO GRIMALDI;

- controricorrente -

contro

C.G.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 5120/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 03/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Ritenuto che, con ricorso affidato a due motivi, A.A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli, del 3 aprile 2015, che accoglieva solo in parte l'appello dal medesimo proposto avverso la decisione del Giudice di pace della medesima Città, rigettando - per quanto ancora rileva in questa sede - il gravame sulla disposta liquidazione dei diritti di avvocato;

che resiste con controricorso la HDI Assicurazioni S.p.A., mentre non ha svolto attività difensiva l'intimato C.G.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale la controricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato, preliminarmente, che è da disattendere l'eccezione di improcedibilità del ricorso avanzata da parte controricorrente, poichè detto atto è stato depositato il 30 marzo 2016, là dove l'ultima notifica dello stesso è avvenuta, nei confronti di C.G., in data 14 marzo 2016, come da avviso di ricevimento in atti (dovendo farsi riferimento alla data di ricevimento della notificazione stessa da parte del destinatario: Cass. n. 9861/2014); ...

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