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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
Dott. RUBINO Lina - rel. Consigliere -
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1140/2016 proposto da:
D.P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA 21, presso lo studio dell'avvocato MAURO LONGO, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA UNITA' 13, presso lo studio dell'avvocato LUISA RANUCCI, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 14423/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 02/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
D.P.M. propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza n. 14423/2015, depositata in data 2.7.2015, con la quale il Tribunale di Roma in sede di appello ha confermato l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla Banca Monte Paschi di Siena, con la quale si contestava il diritto della creditrice assegnataria a procedere esecutivamente nei suoi confronti per le spese del precetto, pur avendo la banca pagato nei termini fissati dall'ordinanza di assegnazione.
Resiste la banca con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente infondato.
Il Collegio, all'esito della camera di consiglio, esaminata la memoria prodotta da parte ricorrente, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., non avendo il tribunale pronunciato in merito alla sollevata inammissibilità della opposizione, che avrebbe dovuto essere proposta, ex art. 617 c.c., nel termine di decadenza di venti giorni dalla notifica dell'atto, e ribadisce i motivi per i quali, a suo avviso, l'opposizione avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi. ...
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