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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio - Presidente -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Banco Popolare Società Cooperativa, elettivamente domiciliato in Roma via Pierluigi da Palestrina 63, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Calogero (p.e.c. alessandra.calogero-servicepec.it, fax 049/8171619) e Mario Contaldi (p.e.c. studiocontaldi-cgn.legalmail.it, fax 06/3214925), giusta procura con atto in autentica del notaio P.C.M. del (OMISSIS);
- ricorrente -
nei confronti di:
Fallimento (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) e del socio accomandatario P.P., in persona del curatore dott. R.M., domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro Micucci (p.e.c. alessandro.micucci-rovigoavvocati.it, fax 0426/900016) e Antonio Noccioli (fax 0532/764783, p.e.c. antonionoccioli-lamiapec.it) giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente - avverso il decreto n. 7111/15 del Tribunale di Rovigo, emesso il 17 luglio 2015 e depositato il 20 luglio 2015, n. R.G. 966/2015.
che:
1. Con decreto del 20.7.2015 il Tribunale di Rovigo ha rigettato l'opposizione allo stato passivo proposta dal Banco Popolare soc. coop. volta a far valere il proprio credito riconosciuto da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Padova e che il giudice delegato aveva ammesso al passivo solo in parte.
2. Avverso tale decreto il Banco Popolare ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
3. Con il primo motivo di ricorso il Banco ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 52 e 96 e degli artt. 324 e 647 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), avendo il Tribunale rigettato l'opposizione unicamente considerando che l'esecutività del decreto ingiuntivo, posta a fondamento della domanda di insinuazione, era successiva al fallimento ma trascurando la circostanza che il decreto era già divenuto definitivo, una volta decorsi i termini di opposizione, in data anteriore alla dichiarazione di fallimento. ...
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