Cassazione civile Sez. II, Ordinanza n. 9987 del 23/04/2018

Cassazione civile Sez. II, Ordinanza n. 9987 del 23/04/2018
Lunedi 30 Aprile 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina - Presidente -

Dott. GORJAN Sergio - Consigliere -

Dott. FEDERICO Guido - Consigliere -

Dott. GIANNACCARI Rossana - Consigliere -

Dott. DONGIACOMO Giuseppe - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26213/2014 proposto da:

M.A.N., rappresentato e difeso dall'Avvocato WALTER PUTATURO e dall'Avvocato PIETRO SAVASTANO ed elettivamente domiciliato in Roma, via Federico Confalonieri n. 5, presso lo studio dell'Avvocato LUIGI MANZI per procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

R.A.;

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 147/14, depositata in data 10/6/2014, notificata il 19/9/2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2018 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

Svolgimento del processo

Il tribunale di Isernia ha condannato M.A.N., sindaco del Comune di (OMISSIS), al pagamento in favore del geometra R.A. dell'importo di Euro 13.915,38 a titolo di compenso per un incarico professionale consistito nella redazione di un progetto preliminare di riqualificazione urbana di un'area comunale, il cui espletamento era stato consentito pur in assenza di un formale contratto di affidamento dell'incarico così da generare la responsabilità del singolo funzionario ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 4.

La sentenza è stata appellata dal M. ed il R. si è costituito chiedendone la conferma.

La Corte d'Appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile il gravame, rilevando che l'atto introduttivo era stato notificato al R. a mezzo posta ma l'appellante non aveva prodotto l'avviso di ricevimento, il che comportava l'inesistenza della notificazione; nè poteva rilevare, a tal fine, il fatto dell'avvenuta costituzione in giudizio dell'appellato-intervenuta quando era ormai scaduto il termine per impugnare- trattandosi di circostanza produttiva di effetto sanante unicamente ex nunc. M.A.N., con ricorso notificato il 6/11/2014, ha chiesto la cassazione della sentenza per due motivi. ...

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