Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.
Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.
Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. RUBINO Lina - Consigliere -
Dott. VINCENTI Enzo - rel. Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26571-2016 proposto da:
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. DIREZIONE REGIONALE LAZIO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA n. 294, presso lo studio dell'avvocato ENRICO FRONTICELLI BAIDELLI, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI n. 21, presso lo studio degli avvocati MASSIMILIANO TORRISI, e SALVATORE TORRISI che unitamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono;
- controricorrente -
contro
ROMA CAPITALE C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE n. 21, presso l'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'avvocato ENRICO MAGGIORE;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 10827/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 26/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/01/2018 dal Consigliere Dott. VINCENTI ENZO.
che, con ricorso affidato a due motivi, Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma, in data 26 maggio 2016, che ne rigettava il gravame (con condanna alle spese del grado e ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3) avverso la decisione del Giudice di Pace di Roma, il quale aveva accolto l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proposta da C.V., annullando la cartella di pagamento emessa per omessa notifica dei verbali di accertamento della violazione di norme del Codice della strada e condannando Roma Capitale e Equitalia Sud S.p.A. al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali; ...
Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter