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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORICCHIO Antonio - Presidente -
Dott. TEDESCO Giuseppe - Consigliere -
Dott. FORTUNATO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Mauro - rel. Consigliere -
Dott. OLIVA Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16629-2015 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAPOLEONE COLAJANNI 3, presso lo studio dell'avvocato OTTORINO GIUGNI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AGOSTINO ASCARI giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
S.L., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati VITTORIO SARDINI, ALESSANDRA CAPELLI, MARCELLA GROSOLI in virtù di procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 185/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TRONCONE Fulvio, che ha chiesto il rigetto del primo, secondo e quarto motivo di ricorso e l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso;
lette le memorie depositate dalle parti.
1. S.L. e F.P., poi deceduto in corso di causa, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Modena M.G., M.O. e P.A. (ai quali ultimi due, deceduti in corso di causa, succedeva a titolo universale il primo) perchè, in quanto proprietari di unità immobiliare posta nello stesso edificio condominiale, fossero condannati alla rimozione di una costruzione eseguita nell'area scoperta di loro proprietà esclusiva in violazione delle distanze di cui all'art. 907 c.c., rispetto alla soprastante veduta esercitata dall'appartamento di proprietà esclusiva degli attori, oltre al risarcimento del danno. ...
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