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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio - Presidente -
Dott. FERRO Massimo - rel. est. Consigliere -
Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - Consigliere -
Dott. CENICCOLA Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
M.V. e A.A., rappr. e dif. dall'avv. Alessandro Angelozzi, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Massimo Gizzi, in Roma, via Cicerone n. 29, come da procura a margine dell'atto;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO ME.ER., in persona del curatore fall. p.t., rappr. e dif. dall'avv. Massimo Boretti, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Maria Francesca Corradi, in Roma, via Francesco Denza n. 27, come da procura a margine dell'atto;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza App. Ancona 15.11.2010, n. 743/2010, R.G. 581/2003;
vista la memoria del controricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2017 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo Presidente.
Rilevato che:
1. M.V. e A.A. ricorrono per cassazione contro la sentenza App. Ancona 15.11.2010, n. 743/2010, R.G. 581/2003, che ha respinto il loro appello avverso la sentenza Trib. Ascoli Piceno 9.1.2003, n.23/2003 di declaratoria di inefficacia della compravendita immobiliare stipulata dai ricorrenti il 13.6.1997 con Me.Er. e di contestuale condanna alla restituzione del bene alla procedura;
2. la corte ha ritenuto la sussistenza dei requisiti di cui all'azione revocatoria fallimentare secondo i tratti antevigenti rispetto alla riforma del D.L. n. 35 del 2005, applicabile ratione temporis, posto che la invocata scrittura privata del 2.4.1994 era priva di data certa (e come tale inopponibile alla massa) e configurabile come mero contratto preliminare, dunque rinviante ad altra manifestazione di volontà per la traslazione del diritto, poi avvenuta solo tre anni dopo, nel periodo sospetto ai sensi dell'art. 67, comma 2 L. Fall., data la dichiarazione di fallimento resa il 28.11.1997; quanto all'elemento soggettivo, la conoscenza dello stato d'insolvenza in capo agli acquirenti era provata dalla risultanza nello stesso rogito di atti pregiudizievoli a carico dell'impresa della Me., identificata nella stessa sede come imprenditrice e dall'emersione di protesti per importi elevati e pubblicati nella stessa provincia di residenza dei convenuti, ciò determinando la raggiunta presunzione, secondo comuni criteri di causalità, restando irrilevante il tema della congruità del prezzo, stante il tipo di azione proposta; ...
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