Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 29975 del 13/12/2017

Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 29975 del 13/12/2017
Giovedi 28 Dicembre 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - Consigliere -

Dott. DI MARZIO Mauro - rel. Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17055-2016 proposto da:

BANCO DI NAPOLI SPA, in persona del procuratore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. ERASMO, 19, presso lo studio dell'avvocato DILETTA BOCCHINI, rappresentata e difesa dall'avvocato NAZZARENO LANNI;

- ricorrente -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona dei Curatori, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DEI PARIOLI 63, presso lo studio dell'avvocato SILVIA CIRIELLO, rappresentata e difesa dall'avvocato EMILIO PERUGINI;

- controricorrente -

avverso il decreto n. R.G.A.C. 5422/2015 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositato l'01/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Svolgimento del processo

CHE:

1. - Con decreto del 1 giugno 2016 il Tribunale di Benevento ha respinto l'opposizione allo stato passivo proposta dal Banco di Napoli S.p.A. nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in dipendenza dell'esclusione dallo stato passivo del credito Euro 809.178,76 portato da un decreto ingiuntivo non opposto.

A fondamento della decisione il Tribunale ha ritenuto: a) che il decreto ingiuntivo, munito della dichiarazione di esecutorietà di cui all'art. 647 c.p.c. dopo la dichiarazione di fallimento non era opponibile alla procedura; b) che il creditore aveva inammissibilmente mutato il thema decidendum proponendo una domanda nuova, giacchè, in sede di opposizione, aveva fondato la propria pretesa creditoria non più sul decreto ingiuntivo, e senza alcuna menzione delle circostanze che avevano condotto all'adozione del provvedimento, bensì sulle ragioni esposte in sede monitoria ("Non risulta, dunque, ammissibile formulare in tale sede una richiesta di ammissione allo stato passivo allegando, a sostegno della stessa, per la prima volta, le ragioni esposte in sede monitoria, nel momento in cui la domanda originaria si fondava esclusivamente sull'esibizione del decreto ingiuntivo, senza menzione alcuna con riguardo alla circostanze che avevano condotto all'adozione del provvedimento": pagina 3 del decreto impugnato). ...

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