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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale - Presidente -
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere -
Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -
Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3133/2017 proposto da:
Avvocato V.M., rappresentato e difeso da se medesimo, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso il proprio studio;
- ricorrente -
contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO-PREFETTURA DI ROMA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 14306/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 14/07/2016;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.
Ritenuto che l'Avv. V.M. ha proposto opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Roma, avverso dodici ordinanze-ingiunzioni, tutte emesse 4 febbraio 2011 dal Prefetto di Roma e notificate il 15 marzo 2011;
che l'adito Giudice di pace, con sentenza in data 18 gennaio 2013, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato e reso prive di efficacia le impugnate ordinanze ingiunzioni opposte, condannando la Prefettura di Roma alla rifusione delle spese, liquidate in Euro 180, di cui 30 per esborsi, oltre IVA e CpA;
che l'Avv. V. ha proposto appello, lamentando l'insufficiente liquidazione delle spese processuali;
che nella contumacia della Prefettura, il Tribunale di Roma, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 14 luglio 2016, ha rigettato l'appello;
che il Tribunale ha bensì rilevato che il Giudice di pace ha liquidato i compensi netti in modo sicuramente ridotto, ma ha sottolineato che in realtà nel caso di specie non vi è stato il pieno accoglimento delle domande dell'opponente, giacchè - essendo state annullate solo una parte della cartelle esattoriali - risulta ragionevole una compensazione parziale delle spese; ...
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