Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 29217 del 13/11/2018

Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 29217 del 13/11/2018
Lunedi 19 Novembre 2018
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale - Presidente -

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -

Dott. CARRATO Aldo - Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16717-2017 proposto da:

D.N.F., rappresentato e difeso dall'avvocato D.N.F.;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL PUSTERIA 22/15, presso lo studio dell'avvocato MERCEDES CORREALE, rappresentato e difeso dagli avvocati EUGENIO ANTONIO CORREALE, ALESSANDRA TONONI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1079/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

D.N.F. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1079/2017 del 14 marzo 2017, che aveva respinto l'appello del D.N. contro la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Milano il 6 maggio 2014, e così rigettato l'impugnazione della deliberazione assembleare approvata il 31 gennaio 2008 del Condominio (OMISSIS).

Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS).

D.N.F., proprietario di due unità immobiliari site al piano terra del Condominio (OMISSIS), aveva proposto impugnazione ex art. 1137 c.c. contro la delibera del 31 gennaio 2008, che, in sede di consuntivo, aveva ripartito le spese di pulizia e di illuminazione delle scale in proporzione dei millesimi di proprietà, ex art. 1123 c.c., comma 1, e non in proporzione alla misura dell'uso, ovvero ai sensi dell'art. 1123 c.c., commi 2 e 3, e art. 1124 c.c.. La Corte d'Appello ha ritenuto legittima la deliberazione di riparto, alla stregua dell'art. 12 (circa la gestione comune del servizio di illuminazione) e art. 14 (circa, appunto, la ripartizione delle spese, tra l'altro, di illuminazione comune, da operare in base ai millesimi) del Regolamento condominiale, dovendosi altresì escludere che al condomino D.N., benchè abitante al pian terreno, fosse precluso l'uso delle scale. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.046 secondi