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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale - Presidente -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -
Dott. CARRATO Aldo - Consigliere -
Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16717-2017 proposto da:
D.N.F., rappresentato e difeso dall'avvocato D.N.F.;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL PUSTERIA 22/15, presso lo studio dell'avvocato MERCEDES CORREALE, rappresentato e difeso dagli avvocati EUGENIO ANTONIO CORREALE, ALESSANDRA TONONI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1079/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
D.N.F. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1079/2017 del 14 marzo 2017, che aveva respinto l'appello del D.N. contro la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Milano il 6 maggio 2014, e così rigettato l'impugnazione della deliberazione assembleare approvata il 31 gennaio 2008 del Condominio (OMISSIS).
Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS).
D.N.F., proprietario di due unità immobiliari site al piano terra del Condominio (OMISSIS), aveva proposto impugnazione ex art. 1137 c.c. contro la delibera del 31 gennaio 2008, che, in sede di consuntivo, aveva ripartito le spese di pulizia e di illuminazione delle scale in proporzione dei millesimi di proprietà, ex art. 1123 c.c., comma 1, e non in proporzione alla misura dell'uso, ovvero ai sensi dell'art. 1123 c.c., commi 2 e 3, e art. 1124 c.c.. La Corte d'Appello ha ritenuto legittima la deliberazione di riparto, alla stregua dell'art. 12 (circa la gestione comune del servizio di illuminazione) e art. 14 (circa, appunto, la ripartizione delle spese, tra l'altro, di illuminazione comune, da operare in base ai millesimi) del Regolamento condominiale, dovendosi altresì escludere che al condomino D.N., benchè abitante al pian terreno, fosse precluso l'uso delle scale. ...
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