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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore - Presidente -
Dott. MANZON Enrico - Consigliere -
Dott. NAPOLITANO Lucio - rel. Consigliere -
Dott. LUCIOTTI Lucio - Consigliere -
Dott. SOLAINI Luca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25719/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
P.G.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3283/45/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata l'08/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 3283/45/2016, depositata l'8 aprile 2016, la CTR della Campania accolse l'appello proposto dall'avv. P.G. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso sentenza della CTP di Napoli, che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso avvisi di accertamento per IVA, IRES ed IRAP per l'anno 2008.
Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
L'intimato non ha svolto difese.
Con l'unico motivo l'Amministrazione finanziaria denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, commi 1 e 7, nonchè dei principi affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza 3 luglio 2014 nelle cause riunite C-129/13 e C-130/13, Kamino International Logistics BV e altri, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, con specifico riferimento all'IVA, ha ritenuto che l'emissione ante tempus dell'atto impositivo, in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, fosse di per sè causa di annullamento dell'atto medesimo, senza che fosse in alcun modo accertato l'assolvimento o meno da parte del contribuente dell'onere di specifica enunciazione, in sede giudiziale, delle ragioni, non meramente pretestuose, che avrebbe potuto far valere in sede amministrativa se il termine dilatorio di cui al succitato della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, fosse stato rispettato. ...
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