Cassazione civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 287 del 06/02/2018

Cassazione civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 287 del 06/02/2018
Martedi 10 Luglio 2018
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore - Presidente -

Dott. MANZON Enrico - Consigliere -

Dott. NAPOLITANO Lucio - rel. Consigliere -

Dott. LUCIOTTI Lucio - Consigliere -

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25719/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

P.G.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 3283/45/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata l'08/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 3283/45/2016, depositata l'8 aprile 2016, la CTR della Campania accolse l'appello proposto dall'avv. P.G. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso sentenza della CTP di Napoli, che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso avvisi di accertamento per IVA, IRES ed IRAP per l'anno 2008.

Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L'intimato non ha svolto difese.

Con l'unico motivo l'Amministrazione finanziaria denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, commi 1 e 7, nonchè dei principi affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza 3 luglio 2014 nelle cause riunite C-129/13 e C-130/13, Kamino International Logistics BV e altri, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, con specifico riferimento all'IVA, ha ritenuto che l'emissione ante tempus dell'atto impositivo, in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, fosse di per sè causa di annullamento dell'atto medesimo, senza che fosse in alcun modo accertato l'assolvimento o meno da parte del contribuente dell'onere di specifica enunciazione, in sede giudiziale, delle ragioni, non meramente pretestuose, che avrebbe potuto far valere in sede amministrativa se il termine dilatorio di cui al succitato della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, fosse stato rispettato. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.048 secondi