Cassazione civile Sez. II Ordinanza n. 27909 del 23/11/2017

Cassazione civile Sez. II Ordinanza n. 27909 del 23/11/2017
Lunedi 4 Dicembre 2017
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno - Presidente -

Dott. ORICCHIO Antonio - rel. Consigliere -

Dott. ABETE Luigi - Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26263-2013 proposto da:

B.T., (OMISSIS), B.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, V.ANGELO EMO 106, presso lo studio dell'avvocato CIRO CASTALDO, rappresentati e difesi dall'avvocato MICHELE BOCCIA;

- ricorrenti -

contro

N.M., BI.MA.FI.;

- intimati - avverso la sentenza n. 905/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Svolgimento del processo

che:

è stata impugnata da B.D. e B.T. la sentenza n. 905/2013 della Corte di Appello di Napoli con ricorso fondato su due ordini di motivi.

La Corte distrettuale, con la decisione gravata innanzi a questa Corte, rigettava l'appello proposto dai medesimi B. avverso la sentenza n. 573/2007 del Tribunale di Nola (subentrato, in quanto istituito nelle more del giudizio di primo grado, all'originario Tribunale adito di Napoli), sentenza con la quale era stata, rigettata la domanda proposta dagli stessi B. nei confronti dei coniugi N.- Bi. per ottenere la condanna all'eliminazione di vedute in danno della loro proprietà Non hanno svolto attività difensiva le parti intimate.

Hanno depositato memoria le parti ricorrenti.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Motivi della decisione

che:

1.-Con il primo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione di norme di legge, in particolare dell'art. 1065 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.013 secondi