Cassazione civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 25631 del 15/10/2018

Cassazione civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 25631 del 15/10/2018
Venerdi 23 Novembre 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere -

Dott. CIGNA Mario - Consigliere -

Dott. RUBINO Lina - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25275/2016 proposto da:

IMMOBILIARE VIA EMILIO PRAGA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

CASA DI CURA VILLA PATRIZIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA NAVONA 49, presso lo studio dell'avvocato TIZIANA MICELI, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4353/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Svolgimento del processo

1. Nel 2011 la società Immobiliare Via Praga s.r.l. (d'ora innanzi, per brevità, "l'Immobiliare") convenne dinanzi al Tribunale di Roma la società Casa di Cura Villa Patrizia s.p.a. (d'ora innanzi, per brevità, "la Clinica"), esponendo che:

-) aveva concesso in locazione alla Clinica il proprio immobile sito in (OMISSIS);

con sentenza del Tribunale di Roma, confermata in appello e passata in giudicato, la scadenza del contratto era stata fissata alla data del 9.2.2009;

- la Clinica rilasciò tuttavia l'immobile solo tre anni dopo, a giugno del 2012;

-) a causa del ritardato rilascio, l'Immobiliare aveva perduto la possibilità di locare l'immobile a terzi, a condizioni più vantaggiose di quelle a suo tempo pattuite con la Clinica.

Conclusè pertanto chiedendo la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei fatti sopra descritti. ...

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