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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano - Presidente -
Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere -
Dott. MANZON Enrico - Consigliere -
Dott. VELLA Paola - rel. Consigliere -
Dott. SOLAINI Luca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7008-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
L.P.A. GROUP S.P.A. in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore D.P.A., quale incorporante, per effetto di fusione, della L.P.A. - IMPORT EXPORT S.R.L., nonchè S.R. in proprio, già Amministratore unico della incorporata società L.P.A. - IMPORT EXPORT S.R.L., elettivamente domiciliati in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato CLAUDIO PREZIOSI;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 7928/12/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 08/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
che:
1. con riguardo ad avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009 recante ripresa a tassazione di operazioni ritenute soggettivamente inesistenti in quanto fatturate alla contribuente da una cd. "società cartiera", annullato dal giudice d'appello a seguito di espletamento di apposita c.t.u., l'amministrazione ricorrente censura la decisione impugnata per "violazione e falsa applicazione": 1) delD.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4", avendo la C.T.R. "operato un mero richiamo all'elaborato peritale, sostanzialmente demandando al consulente d'ufficio la soluzione di questioni tecnico - giuridiche", peraltro sulla scorta di "documentazione contabile della società cartiera Fish Group" estranea alle "allegazioni processuali"; 2) "dell'art. 195 c.p.c., in relazioneall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4", per "mancato rispetto dei termini disposti" con l'ordinanza di conferimento dell'incarico al c.t.u.; 3) degli "artt. 2729 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", poichè "l'Ufficio, contrariamente a quanto asserito dal collegio di secondo grado, ha ampiamente dimostrato (nei fatti) che la società Fish Group Import Export era una vera e propria cartiera", circostanza non "smentita dalle conclusioni del CTU"; ...
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