Cassazione civile Sez. II Ordinanza n. 24681 del 08/10/2018

Cassazione civile Sez. II Ordinanza n. 24681 del 08/10/2018
Venerdi 23 Novembre 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina - Presidente -

Dott. FEDERICO Guido - Consigliere -

Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere -

Dott. SABATO Raffaele - Consigliere -

Dott. GIANNACCARI Rossana - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2755/2015 proposto da:

M.A., MU.AN., elettivamente domiciliati in CARINI, CORSO ITALIA 168, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO RUSSO, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

A.F., A.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FOLIGNO 10 C/0 AVV. ERRANTE MASSIMO, presso lo studio dell'avvocato GOFFREDO GARRAFFA, che li rappresenta e difende;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 745/2011 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 05/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2018 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

ritenuto che la Corte d'appello di Palermo con la sentenza di cui in epigrafe dichiarò inammissibile per tardività l'impugnazione proposta da Mu.An., Mo.An. e L.F.S. (successivamente deceduta) nei confronti di A.F. e A.A., avverso le sentenze nn. 32 e 95/2008 emesse dal Tribunale di Palermo, Sezione distaccata di Carini;

ritenuto che avverso la predetta determinazione Mu.An. e M.A. avanzano ricorso, prospettando unitaria censura;

ritenuto che i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 148, 325 e 326 c.p.c., per quanto appresso: la Corte d'appello aveva reputato tardiva l'impugnazione presupponendo che la notifica delle sentenze di primo grado fosse stata ritualmente effettuata, il che non era avvenuto poichè la relazione dava atto che la consegna degli atti era avvenuta a mani di soggetto diverso dal procuratore domiciliatario, qualificatosi collega di studio di quest'ultimo, senza che fosse stato attestato il luogo della notifica;

considerato che la doglianza è infondata per le ragioni di cui appresso: ...

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