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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale - Presidente -
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -
Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23229/2016 proposto da:
COOP FLEGREA 70 A RL, rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO TORTOLANO, SERGIO RUSSO;
- ricorrente -
contro
S.A., B.C., CONDOMINIO DI (OMISSIS);
- intimati -
avverso la sentenza n. 998/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
La Coop. Flegrea 70 a r.l. ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 998/2016 del 9 marzo 2016, che, dichiarando estinto il giudizio per effetto della rinuncia agli atti notificata dalla società cooperativa appellante in data 27 aprile 2010, ha posto a carico della rinunciante le spese processuali sostenute dalle controparti Condominio di (OMISSIS), S.A. e B.C., liquidate in complessivi Euro 1.700,00 per ciascuna parte appellata.
Gli intimati Condominio di (OMISSIS), S.A. e B.C. non hanno svolto difese nel giudizio di cassazione.
La Coop. Flegrea 70 a r.l. aveva formulato appello contro un'ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, mediante citazione notificata il 4 marzo 2010, seguita da atto di rinuncia agli atti notificato alle controparti il 27 aprile 2010, nonchè da costituzione in giudizio di S.A. e B.C. in data 10 maggio 2010 e del Condominio di (OMISSIS) all'udienza del 18 giugno 2010. Tutte le appellate costituite si erano opposte alla rinuncia ed avevano chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'appello. Ritenuta l'applicabilità dell'art. 306 c.p.c., comma 4, secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro, la Corte d'Appello di Napoli ha affermato che non poteva che conseguirne la condanna dell'appellante. ...
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