Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 21586 del 03/09/2018

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Venerdi 7 Settembre 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7065/2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSA VIGNALI;

- ricorrente -

contro

avverso la sentenza n. 794/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 30/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2018 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

Svolgimento del processo

1. La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggia respingeva la domanda di riconoscimento della protezione internazionale avanzata da S.A..

Quest'ultimo impugnava il provvedimento avanti al Tribunale di Salerno, il quale, alla prima udienza, preso atto della mancata comparizione delle parti, disponeva cancellarsi la causa dal ruolo.

2. - Era interposto gravame che la Corte di appello di Salerno dichiarava inammissibile con sentenza del 30 agosto 2017. Il giudice distrettuale rilevava che il Tribunale aveva emesso un provvedimento (quello di cancellazione dal ruolo) che, non avendo contenuto decisorio, non era appellabile. Osservava, inoltre, che nella fattispecie l'accoglimento del gravame non avrebbe portato alla rimessione della causa in primo grado e che non ricorrevano le condizioni per la decisione della controversia nel merito, in quanto l'appellante non aveva formulato, al riguardo, alcuna domanda.

3. Contro quest'ultima pronuncia S. ha proposto ricorso per cassazione. I motivi di censura sono tre. Il Ministero, pur intimato, non ha svolto difese. ...

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