Cassazione civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 20849 del 14/10/2016

Cassazione civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 20849 del 14/10/2016
Martedi 24 Gennaio 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore - Presidente -

Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -

Dott. NAPOLITANO Lucio - Consigliere -

Dott. FEDERICO Guido - Consigliere -

Dott. VELLA Paola - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15162-2015 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FISCHIONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FERRAJOLI, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

AGENZIA ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 7055/11/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 14/11/2014, depositata il 19/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA;

udito l'Avvocato Giuseppe Fischioni difensore del ricorrente che si riporta, insistendo per l'accoglimento.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo si lamenta "violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 / 2014 depositata in data 06.10.2014 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2) secondo periodo" in quanto, dovendosi escludere la presunzione che i prelevamenti non giustificati dal conto corrente bancario corrispondano "ad elementi positivi di reddito di lavoro autonomo non dichiarati", la C.T.R. avrebbe dovuto annullare gli accertamenti "quantomeno in relazione all'ammontare dei prelevamenti non giustificati contestati nell'ambito delle indagini finanziarie pari a complessivi 159.094,44 per il 2006, e a complessivi Euro 354.235,22 nel 2007". ...

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